F.A.Q. – Domande frequenti

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Sulla CO2

Come sono suddivisi i mercati relativi alla CO2?

1) I mercati cosiddetti regolamentati (ossia quei mercati creati e regolati da schemi obbligatori nazionali, regionali o internazionali)

2) Mercati domestici definiti dalla Banca Mondiale come (Klein et al., 2015):

  • Mercati che si applicano ad organizzazioni che operano su scala nazionale
  • Mercati gestiti e/o supportati da enti governativi
  • Mercati con regole, standard e registri specifici per il singolo paese
  • Mercati i cui crediti generati sono utilizzati per rispondere a politiche nazionali (tasse sul carbonio, schemi nazionali di neutralizzazione delle emissioni o mercato volontari su scala locale e nazionale).

3) Lo sviluppo di numerosi mercati domestici dovuti alla crescente presa di coscienza generale e all’attenzione mediatica nei confronti del problema della crisi climatica, uniti all’incertezza delle nuove regole del mercato regolamentato per il periodo 2020-2030.
Citiamo i principali mercati domestici Europei:

  • il “Climate Austria”,
  • in Svizzera lo standard “Max.Moor”,
  • nei Paesi Bassi il “Green Deal”,
  • in Francia il Voluntary Carbon Land Certification (VOCAL),
  • l’iniziativa “Moor Futures” in Germania e in Svezia,
  • in Finlandia e Belgio opera il “Puro.earth”.
  • A questi si aggiunge il Mercato che nascerà nel corso del 2021 in Russia che metterà sul mercato il carbonio assorbito grazie a 640 miliardi di alberi.
Chi deve presentare il bilancio di sostenibilità?

Tutte le grandi imprese europee indipendentemente dal fatto di essere quotate in borsa, dunque tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore ai 43 milioni.

Saranno inoltre tenute a presentare il report di sostenibilità tutte le aziende quotate con eccezione per le microimprese, ovvero le imprese con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio inferiore ai due milioni di euro.
Per le piccole e medie imprese coinvolte l’obbligo scatterà dal 1 gennaio 2026 con i dati riferiti all’annualità 2024, questo perché la direttiva tiene conto della necessità di superare gli effetti del COVID.

Con questi elementi le imprese Europee tenute a pubblicare il proprio report di sostenibilità passeranno dalle attuali 11.000 ad essere quasi 50.000.

Certificati CO2: quali sono e a cosa servono

Partiamo con il dire che su scala globale, la produzione di energia conta 2/3 dell’impatto sul clima.
Il nostro Paese si sta concentrando di più sull’efficientamento energetico che non sulla transizione alle energie rinnovabili.
Ecco perchè si possono identificare almeno 3 tipologie di Certificati:

Certificati verdi: sono incentivi a impianti di energia rinnovabile.
Certificati bianchi: incentivi per processi di efficientamento energetico.
Certificati neri o permessi ad inquinare (crediti di carbonio): in base alle emissioni storiche del paese vengono stabiliti dall’Europa e tramite EU-ETS messe all’asta per i grandi inquinatori.

Che cos'è l'impronta carbonica o carbon footprint?

Impronta Carbonica o Carbon Footprint è il parametro che permette di determinare l’impatto ambientale che le attività dell’uomo hanno sul surriscaldamento del pianeta.
Il test di impronta carbonica consente di stimare le emissioni in atmosfera di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un’organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente.

Che cos'è la CO2e o anidride carbonica equivalente?

La CO2e è una unità di misura che permette di mettere a confronto gas serra con valori (GWP) molto diversi tra loro senza dover operare calcoli complessi. Con la CO2e possiamo quindi calcolare con un solo valore l’impatto ambientale che un’attività causerebbe, emettendo molti e diversi gas serra.

Che cos'è l'agricoltura simbiotica?

L’Agricoltura Simbiotica è una Certificazione di Processo delle produzioni agroalimentari di qualità che mira a ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità e funzionalità microbica dei suoli.
Con il termine agricoltura simbiotica, si intende un nuovo processo di coltivazione che prevede l’uso di una microbiologia positiva (funghi, batteri e lieviti).
Questo favorisce la crescita, lo sviluppo delle piante, dei loro frutti, la fertilità del terreno e la sua salubrità.
La Salubrità è collegata a quella dell’alimento che andremo ad introdurre dentro di noi, e conseguentemente alla nostra salute.
In tal modo, vi è uno scambio reciproco tra la pianta e i micro-organismi. La pianta fornisce a questi micro-organismi sostanze energetiche, e loro ricambiano, fornendo alla pianta un maggior apporto nutritivo. Tale legame funzionale, prende il nome di micorriza.

Sulle Normative

Cosa sono i gas ad effetto serra?

I gas ad effetto serra (o, in inglese, Greenhouse Gases) sono gas presenti nell’atmosfera con la funzione di “mitigare” la temperatura della Terra al fine di consentire lo sviluppo e la proliferazione delle specie viventi. Essi sono presenti anche in natura in piccole quantità.
Soprattutto, però, i gas a effetto serra sono anche prodotti normalmente dall’attività dell’uomo, e ciò in quantità talmente elevate da essere ritenuti responsabili del surriscaldamento globale del pianeta e dei suoi gravissimi effetti.

Ogni attività umana è idonea a rilasciare nell'atmosfera questi gas?

Ogni attività umana è idonea a rilasciare gas ad effetto serra, il più importante dei quali è considerato l’anidride carbonica (CO2).
Certamente le attività industriali in genere sono maggiormente impattanti sotto questo profilo, ma tutte le singole attività umane sono potenzialmente in grado di produrre gas nocivi e contribuire all’aumento della temperatura media del Pianeta.

Molte imprese si dicono interessate a ridurre o annullare le emissioni di gas ad effetto serra della loro attività. Quali benefici ne possono scaturire?

Secondo le migliori pratiche ambientali, i soggetti le cui attività liberano importanti quantità di gas serra nell’atmosfera hanno il dovere di adoperarsi per ridurre tali emissioni. Ciò può avvenire non soltanto adottando tutti gli strumenti idonei a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra, ma anche “compensando” le emissioni residue, che non potrebbero altrimenti essere eliminate nemmeno con pratiche virtuose.

Il meccanismo attraverso il quale compensare queste emissioni residue è quello degli “investimenti compensativi”, come, ad esempio, l’acquisto di crediti di carbonio che rendono il responsabile delle emissioni “neutrale” dal punto di vista dell’inquinamento e anzi, in prospettiva, sostenitore di un’economia realmente green.
La riduzione e/o l’annullamento (dove possibile) delle emissioni di gas nocivi comporta indiscutibili vantaggi sia a livello di benessere individuale, sia a livello di economie degli Stati.
Recenti studi hanno calcolato i potenziali vantaggi economici per i Paesi Europei se si fissasse un obiettivo di riduzione delle emissioni, a livello Comunitario, superiore del 10% rispetto a quelli programmati attualmente.
Da un lato è stata data rilevanza agli enormi risparmi in tema di spesa pubblica, legati ai minori costi sanitari per la cura dei cittadini dell’UE.
Sotto il profilo del benessere individuale, sono stati ipotizzati effetti positivi sull’incremento dell’aspettativa di vita, migliori condizioni dei servizi sanitari, miglioramento della qualità e quantità produttiva della forza lavoro.

Cosa sono i crediti di carbonio?

Si tratta di unità economiche rappresentanti una quota di riduzione delle emissioni o aumento delle rimozioni di gas serra generata dal progetto e corrispondente ad 1 tonnellata di CO2 equivalente. Tramite tabelle di conversione, l’unità di misura riconduce il calcolo della riduzione degli altri gas serra all’anidride carbonica, che, come detto, è quello più rilevante.

Come vengono generati i crediti di carbonio?

I crediti di carbonio vengono prodotti tramite un progetto specificamente diretto a determinate attività – tra le altre, quelle
forestali (riforestazione, afforestazione, gestione delle foreste) – finalizzate all’assorbimento o sequestro di CO2 dall’atmosfera.
In particolare, per determinare in maniera esatta la quantità del sequestro di gas climalteranti prodotto dal progetto di afforestazione o riforestazione, occorrerà considerare la quantità totale di CO2 fissata
dal progetto al netto:

  • della co2 che l’area avrebbe comunque assorbito attraverso la mera gestione ordinaria (baseline);
  • delle eventuali emissioni di carbonio prodotte sia direttamente che indirettamente dalle attività di realizzazione del progetto, sia nell’area interessata dallo stesso che in quelle limitrofe (c.d. leakage);
  • delle eventuali emissioni causate dall’implementazione del progetto (project emissions).
Esiste una legge che stabilisca principi, criteri, linee guida per la generazione di crediti di carbonio?

Allo stato attuale, nonostante diverse pressioni sia verso il legislatore comunitario, sia verso i legislatori nazionali, non esiste alcuna normativa avente forza di legge in materia.
I principi, le linee guida e i criteri per la produzione dei crediti carbonio e per il loro sfruttamento economico sono stabiliti da convenzioni di natura privatistica (standard) e da norma tecniche non vincolanti.
Questi principi assumono valore vincolante solo se ed in quanto richiamati espressamente da una legge o dalle parti di un contratto.

Cosa prevedono questi standard?

Gli standard prevedono e codificano le linee guida, le regole e le procedure necessarie per sviluppare un progetto di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera terrestre, finalizzati ad assicurare che la riduzione di emissioni sia reale e correttamente misurata. I principali standard internazionali sono il Gold Standard, il Verified Carbon Standard (VCS) e il Clean Development Mechanism (CDM).
I requisiti di progetto prefigurati dai suddetti standard rispondono alle esigenze di eleggibilità / ammissibilità, addizionalità, quantificazione dei crediti di carbonio, monitoraggio e permanenza dell’assorbimento e/o riduzione, benefici ambientali e socioeconomici, validazione, verificazione e certificazione del progetto e del credito.

Cosa significa addizionalità?

Il principio dell’addizionalità è uno degli aspetti centrali di un progetto e ne determina l’eligibilità.
L’addizionalità deve essere verificata sotto molteplici profili.
Anzitutto, si parla di addizionalità sotto il profilo tecnologico, nel senso che il progetto deve prevedere l’implementazione di una tecnologia che emette meno gas nocivi della tecnologia ‘business as usual’ (BAU). Inoltre, si discorre di addizionalità legislativa, nel senso che il progetto deve apportare riduzioni delle emissioni (o aumento delle loro rimozioni) superiori a quelle richieste dalla legge in una particolare giurisdizione geografica.
Altresì, di assoluta rilevanza è il requisito della addizionalità finanziaria: l’apporto finanziario degli acquirenti dei crediti di carbonio deve essere determinante ai fini della realizzazione del progetto di afforestazione e/o riforestazione.
Il rispetto del requisito in esame non è certo una mera formalità: se dovesse emergere che il progetto è realizzabile anche senza effettuare la vendita dei crediti di carbonio, occorrerà verificare se – quantomeno – la suddetta vendita consenta di apportare addizionalità finanziarie utilizzabili per eliminare altri ostacoli alla realizzazione del progetto, quali la mancanza di competenze tecniche o carenze nell’applicazione delle leggi.

Qualora il soggetto interessato avesse già avviato un progetto remunerativo, potrebbe correre il rischio di non rispettare il requisito dell’addizionalità finanziaria?

Certamente è necessario esaminare ogni singolo caso concreto. Il requisito dell’addizionalità finanziaria prevede infatti che l’apporto finanziario degli acquirenti dei crediti di carbonio sia determinante ai fini della realizzazione del progetto di afforestazione e/o riforestazione.
Il proponente deve dimostrare il possesso del requisito non soltanto comprovando che la produzione e la vendita dei crediti di carbonio sono determinanti per la realizzazione del progetto e che il progetto stesso non rientra tra le pratiche di gestione ordinaria dell’area, ma, altresì, dovrà individuare scenari alternativi di impiego dell’area con e senza progetto e comparare gli investimenti praticabili in entrambi i casi.
Il che non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un progetto remunerativo sulla medesima area. Infatti, come già detto, la vendita potrebbe quantomeno apportare addizionalità finanziarie utilizzabili – se non per la realizzazione vera e propria del progetto – per eliminare altri ostacoli, quali la mancanza di competenze tecniche o carenze nell’applicazione delle leggi.

In mancanza di una legge, come si può essere sicuri che quello che viene venduto sia davvero un credito di carbonio?

Il Credito di Carbonio, per essere validamente oggetto di transazioni commerciali, deve essere prodotto, verificato, validato e certificato secondo uno degli standard internazionali quali, ad esempio, il Gold Standard o il Verified Carbon Standard (VCS). Il procedimento di verificazione, validazione, certificazione è condotto sotto l’egida di un Ente terzo accreditato come certificatore, il quale appurerà e attesterà che il credito di carbonio è stato generato ed emesso nell’ambito di un progetto pienamente rispettoso dei suddetti standard, anche alla luce della normativa tecnica internazionale, europea e/o nazionale che detta i principi, i criteri, le linee guida e le best practices per la creazione e la commercializzazione dei crediti di carbonio.

Cosa sono gli standard internazionali e le norme tecniche? Equivalgono alle leggi?

È corretto parlare di soft law: né gli standard né le norme tecniche sono delle leggi o delle norme giuridiche in senso stretto; pertanto, essi non sono giuridicamente vincolanti o cogenti.
In particolare, gli standard sono il frutto dell’elaborazione di associazioni private dotate di una particolare expertise nel settore di riferimento, che indicano le migliori condizioni alle quali i soggetti interessati devono conformarsi per dare al progetto tutti i crismi di serietà, affidabilità, trasparenza che lo renderanno idoneo a produrre carbon credit certificabili e negoziabili.
Le norme tecniche sono, invece, frutto dell’elaborazione di enti come l’International Organization for Standardization (ISO) e, in Italia, l’Ente Italiano di Unificazione Normativa (UNI, partner dell’omologo ente europeo CEN), che definiscono principi, regole, criteri, rapporti, specifiche rilevanti sul piano tecnico.
Come detto, né gli standard né le norme tecniche equivalgono a delle norme giuridiche e nessuno può, quindi, ritenersi giuridicamente obbligato a rispettarle, a meno che una legge (sovranazionale o nazionale) oppure le previsioni contrattuali non operino un rinvio specifico ad esse.

Esiste un Codice Forestale del Carbonio. È un vero e proprio codice? Gli operatori del mercato sono tenuti a rispettarlo?

È uno strumento volontario predisposto dal Nucleo Monitoraggio Carbonio del CREA, diretto ai proprietari e/o gestori di risorse forestali che intendano promuovere e realizzare progetti utili alla generazione dei crediti di carbonio forestali.
Nonostante la denominazione il Codice non costituisce fonte del diritto e quelle in esso contenuto non sono norme giuridiche.
Il Codice non si discosta in maniera significativa dai principali standard internazionali già succintamente esaminati, premurandosi di esplicitare principi e linee guida in relazione all’inizio e alla durata dei progetti, alle attività ammissibili, alla verifica dell’addizionalità, alla predisposizione e documentazione di registri, progetti, piani di gestione e analisi dei rischi, monitoraggio, dichiarazione dei crediti, vendita e reportistica e sequestro del carbonio; il tutto, si badi, con esclusivo riferimento alle attività concernenti le risorse forestali e non agricole, posto il suo ambito circoscritto.

In assenza di una certificazione che garantisca l’ammissibilità, la validazione e l’avvenuta verificazione di un progetto di emissione si possono comunque generare, acquistare e vendere crediti di carbonio?

Deve ritenersi di no.
Infatti, ai sensi del codice civile, «L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile» a pena di nullità (artt. 1346 e 1418 comma 2. cod. civ.).
In tema di crediti di carbonio è il procedimento culminante nella certificazione a determinare l’insorgenza di un credito effettivo, misurabile, apprezzabile tecnicamente e scientificamente nella sua idoneità ad assorbire un quantitativo certo di CO2 dall’atmosfera e, così, idoneo a definire e circoscrivere l’oggetto del contratto nel
rispetto del requisito analizzato.
Da questo punto di vista, quindi, la mancanza di una certificazione renderebbe il trasferimento del credito piuttosto evanescente, a meno che la parte emittente il “credito” non disponga di documenti sostanzialmente equipollenti che permettano di circoscrivere in maniera esatta l’oggetto della cessione, rendendolo quantomeno determinabile.
Inoltre, il riferimento contrattuale al «credito di carbonio» potrebbe essere inteso come un rinvio integrale alla nozione di credito di carbonio invalsa nella prassi, ossia come definita dalla normativa tecnica e funzionale alla commercializzazione sui mercati volontari e all’utilizzazione dei suddetti crediti ai fini dell’abbattimento delle emissioni di CO2 e per il rispetto degli obblighi assunti dall’Italia nei confronti della Comunità Internazionale da Kyoto in poi.
In tale ottica, la cessione di un credito di carbonio non certificato e perciò non negoziabile sui mercati volontari potrebbe essere considerata «impossibile»: infatti, le parti pattuirebbero il trasferimento di un “non-credito”, di qualcosa che giuridicamente non esiste.

Quindi, in mancanza di una certificazione e del rispetto degli standard internazionali e delle norme tecniche, non si può sfruttare in nessun modo l’assorbimento di CO2 che le tecniche colturali sono comunque in grado di produrre?

In realtà, non c’è una assoluta impossibilità di sfruttare economicamente l’assorbimento di emissioni di CO2, sempre che il relativo contratto non abbia ad oggetto una cessione di “crediti di carbonio” (non certificati).
Infatti, l’art. 1322 cod. civ. autorizza le parti a concludere contratti non espressamente regolati da alcuna norma di diritto positivo, a condizione che «siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».
L’operazione di sfruttamento economico del potenziale assorbimento di CO2 potrebbe essere ritenuta diretta a favorire la lotta ai cambiamenti climatici: in tale ottica, l’operazione contrattuale sarebbe certamente «meritevole di tutela» e, come tale, ammessa.
Resta inteso, tuttavia, che – onde non incorrere nelle nullità comminate dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 comma 2 cod. civ. – sarà fondamentale definire con esattezza le caratteristiche del bene oggetto della cessione – o meglio del negozio giuridico –, in quanto il riferimento alla “cessione di crediti di carbonio” non certificati potrebbe esporre il cedente ad azioni di annullamento del contratto per vizio del consenso, se e nella misura in cui l’equivoco di fondo dovuto alla denominazione utilizzata ovvero a una descrizione ambigua abbiano indotto in errore o comunque alterato la volontà negoziale della controparte, convinta di acquistare un credito certificato e negoziabile che, invece, certificato e negoziabile non è.

Sugli NFT

Cos'è la Blockchain?

È un registro digitale condiviso e immutabile dove vengono memorizzate transazioni e dati che non possono essere alterati, manipolati o eliminati.
È un sistema per garantire la tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza e la verificabilità.

Cos'è Polygon?

Polygon è una blockchain eco-friendly, con consumi energetici e emissioni di CO2 infinitamente minori a altre blockchain come BTC e ETH (0,06314 kg di CO2 per transazione). Essendo costruita costruita «sopra» la blockchain di Ethereum, ne mantiene i vantaggi in termini di sicurezza e effetti di rete, ma con maggiore velocità e scalabilità.

Cos'è un NFT?

NFT significa Non-Fungible Token, o token non fungibile. I token sono la rappresentazione su blockchain di un determinato oggetto del mondo digitale o reale (nel nostro caso, il lotto di terreno su cui avviene l’assorbimento di CO2).

Un token è non fungibile quando non è scambiabile in maniera equivalente con altri token: per esempio, mentre un Bitcoin è fungibile con un altro Bitcoin, un lotto di terreno non è fungibile con un altro lotto.

MyBambù è un progetto unico, o pensate di proseguire con altre iniziative blockchain?

Siamo convinti di star assistendo all’inizio di una rivoluzione paragonabile a quella digitale che ha avuto inizio negli anni 2000. Per questo motivo, Forever Bambù ha deciso di assumere un ruolo attivo, iniziando con gli NFT.

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