
F.A.Q. – Domande frequenti
Sulla CO2
Sulla CO2
- Come sono suddivisi i mercati relativi alla CO2?
1) I mercati cosiddetti regolamentati (ossia quei mercati creati e regolati da schemi obbligatori nazionali, regionali o internazionali)
2) Mercati domestici definiti dalla Banca Mondiale come (Klein et al., 2015):
- – Mercati che si applicano ad organizzazioni che operano su scala nazionale
- – Mercati gestiti e/o supportati da enti governativi
- – Mercati con regole, standard e registri specifici per il singolo paese
- – Mercati i cui crediti generati sono utilizzati per rispondere a politiche nazionali (tasse sul carbonio, schemi nazionali di neutralizzazione delle emissioni o mercato volontari su scala locale e nazionale).
3) Lo sviluppo di numerosi mercati domestici dovuti alla crescente presa di coscienza generale e allāattenzione mediatica nei confronti del problema della crisi climatica, uniti allāincertezza delle nuove regole del mercato regolamentato per il periodo 2020-2030.
Citiamo i principali mercati domestici Europei:- – il āClimate Austriaā,
- – in Svizzera lo standard āMax.Moorā,
- – nei Paesi Bassi il āGreen Dealā,
- – in Francia il Voluntary Carbon Land Certification (VOCAL),
- – lāiniziativa āMoor Futuresā in Germania e in Svezia,
- – in Finlandia e Belgio opera il āPuro.earthā.
- – A questi si aggiunge il Mercato che nascerĆ nel corso del 2021 in Russia che metterĆ sul mercato il carbonio assorbito grazie a 640 miliardi di alberi.
Sulla CO2
- Chi deve presentare il bilancio di sostenibilitĆ ?
Tutte le grandi imprese europee indipendentemente dal fatto di essere quotate in borsa, dunque tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore ai 43 milioni.
Saranno inoltre tenute a presentare il report di sostenibilitĆ tutte le aziende quotate con eccezione per le microimprese, ovvero le imprese con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio inferiore ai due milioni di euro.
Per le piccole e medie imprese coinvolte lāobbligo scatterĆ dal 1 gennaio 2026 con i dati riferiti allāannualitĆ 2024, questo perchĆ© la direttiva tiene conto della necessitĆ di superare gli effetti del COVID.Con questi elementi le imprese Europee tenute a pubblicare il proprio report di sostenibilitĆ passeranno dalle attuali 11.000 ad essere quasi 50.000.
Sulla CO2
- Certificati CO2: quali sono e a cosa servono
Partiamo con il dire che su scala globale, la produzione di energia conta 2/3 dellāimpatto sul clima.
Il nostro Paese si sta concentrando di più sullāefficientamento energetico che non sulla transizione alle energie rinnovabili.
Ecco perchĆØ si possono identificare almeno 3 tipologie di Certificati:- Certificati verdi: sono incentivi a impianti di energia rinnovabile.
- Certificati bianchi: incentivi per processi di efficientamento energetico.
- Certificati neri o permessi ad inquinare (crediti di carbonio): in base alle emissioni storiche del paese vengono stabiliti dallāEuropa e tramite EU-ETS messe allāasta per i grandi inquinatori.
Sulla CO2
- Che cos'ĆØ l'impronta carbonica o carbon footprint?
Impronta Carbonica o Carbon Footprint ĆØ il parametro che permette di determinare l’impatto ambientale che le attivitĆ dell’uomo hanno sul surriscaldamento del pianeta.
Il test di impronta carbonica consente di stimare le emissioni in atmosfera di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da unāorganizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente.
Sulla CO2
- Che cos'ĆØ la CO2e o anidride carbonica equivalente?
La CO2e ĆØ una unitĆ di misura che permette di mettere a confronto gas serra con valori (GWP) molto diversi tra loro senza dover operare calcoli complessi. Con la CO2e possiamo quindi calcolare con un solo valore lāimpatto ambientale che unāattivitĆ causerebbe, emettendo molti e diversi gas serra.
Sulla CO2
- Che cos'ĆØ l'agricoltura simbiotica?
LāAgricoltura Simbiotica ĆØ una Certificazione di Processo delle produzioni agroalimentari di qualitĆ che mira a ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversitĆ e funzionalitĆ microbica dei suoli.
Con il termine agricoltura simbiotica, si intende un nuovo processo di coltivazione che prevede lāuso di una microbiologia positiva (funghi, batteri e lieviti).
Questo favorisce la crescita, lo sviluppo delle piante, dei loro frutti, la fertilitĆ del terreno e la sua salubritĆ .
La SalubritĆ ĆØ collegata a quella dellāalimento che andremo ad introdurre dentro di noi, e conseguentemente alla nostra salute.
In tal modo, vi ĆØ uno scambio reciproco tra la pianta e i micro-organismi. La pianta fornisce a questi micro-organismi sostanze energetiche, e loro ricambiano, fornendo alla pianta un maggior apporto nutritivo. Tale legame funzionale, prende il nome di micorriza.
Sulle normative
Sulle Normative
- Cosa sono i gas ad effetto serra?
I gas ad effetto serra (o, in inglese, Greenhouse Gases) sono gas presenti nellāatmosfera con la funzione di āmitigareā la temperatura della Terra al fine di consentire lo sviluppo e la proliferazione delle specie viventi. Essi sono presenti anche in natura in piccole quantitĆ .
Soprattutto, però, i gas a effetto serra sono anche prodotti normalmente dallāattivitĆ dellāuomo, e ciò in quantitĆ talmente elevate da essere ritenuti responsabili del surriscaldamento globale del pianeta e dei suoi gravissimi effetti.
Sulle Normative
- Ogni attivitĆ umana ĆØ idonea a rilasciare nell'atmosfera questi gas?
Ogni attivitĆ umana ĆØ idonea a rilasciare gas ad effetto serra, il più importante dei quali ĆØ considerato lāanidride carbonica (CO2).
Certamente le attivitĆ industriali in genere sono maggiormente impattanti sotto questo profilo, ma tutte le singole attivitĆ umane sono potenzialmente in grado di produrre gas nocivi e contribuire allāaumento della temperatura media del Pianeta.
Sulle Normative
- Molte imprese si dicono interessate a ridurre o annullare le emissioni di gas ad effetto serra della loro attivitĆ . Quali benefici ne possono scaturire?
Secondo le migliori pratiche ambientali, i soggetti le cui attivitĆ liberano importanti quantitĆ di gas serra nellāatmosfera hanno il dovere di adoperarsi per ridurre tali emissioni. Ciò può avvenire non soltanto
adottando tutti gli strumenti idonei a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra, ma anche ācompensandoā le emissioni residue, che non potrebbero altrimenti essere eliminate nemmeno con pratiche virtuose.Il meccanismo attraverso il quale compensare queste emissioni residue
ĆØ quello degli āinvestimenti compensativiā, come, ad esempio, lāacquisto di crediti di carbonio che rendono il responsabile delle
emissioni āneutraleā dal punto di vista dellāinquinamento e anzi, in prospettiva, sostenitore di unāeconomia realmente green.
La riduzione e/o lāannullamento (dove possibile) delle emissioni di gas nocivi comporta indiscutibili vantaggi sia a livello di benessere individuale, sia a livello di economie degli Stati.
Recenti studi hanno calcolato i potenziali vantaggi economici per i Paesi Europei se si fissasse un obiettivo di riduzione delle emissioni, a livello Comunitario, superiore del 10% rispetto a quelli programmati
attualmente.
Da un lato ĆØ stata data rilevanza agli enormi risparmi in tema di spesa pubblica, legati ai minori costi sanitari per la cura dei cittadini dellāUE.
Sotto il profilo del benessere individuale, sono stati ipotizzati effetti positivi sullāincremento dellāaspettativa di vita, migliori condizioni dei servizi sanitari, miglioramento della qualitĆ e quantitĆ produttiva della forza lavoro.
Sulle Normative
- Cosa sono i crediti di carbonio?
Si tratta di unitĆ economiche rappresentanti una quota di riduzione
delle emissioni o aumento delle rimozioni di gas serra generata dal progetto e corrispondente ad 1 tonnellata di CO2 equivalente. Tramite tabelle di conversione, lāunitĆ di misura riconduce il calcolo della
riduzione degli altri gas serra allāanidride carbonica, che, come detto, ĆØ quello più rilevante.
Sulle Normative
- Come vengono generati i crediti di carbonio?
I crediti di carbonio vengono prodotti tramite un progetto specificamente diretto a determinate attivitĆ ā tra le altre, quelle
forestali (riforestazione, afforestazione, gestione delle foreste) ā finalizzate allāassorbimento o sequestro di CO2 dallāatmosfera.
In particolare, per determinare in maniera esatta la quantitĆ del sequestro di gas climalteranti prodotto dal progetto di afforestazione o riforestazione, occorrerĆ considerare la quantitĆ totale di CO2 fissata
dal progetto al netto:- della CO2 che lāarea avrebbe comunque assorbito attraverso la mera gestione ordinaria (baseline);
- Delle eventuali emissioni di carbonio prodotte sia direttamente che indirettamente dalle attivitĆ di realizzazione del progetto, sia nellāarea interessata dallo stesso che in quelle limitrofe (c.d. leakage);
- delle eventuali emissioni causate dallāimplementazione del progetto (project emissions).
Sulle Normative
- Esiste una legge che stabilisca principi, criteri, linee guida per la generazione di crediti di carbonio?
Allo stato attuale, nonostante diverse pressioni sia verso il legislatore comunitario, sia verso i legislatori nazionali, non esiste alcuna normativa
avente forza di legge in materia.
I principi, le linee guida e i criteri per la produzione dei crediti carbonio e per il loro sfruttamento economico sono stabiliti da convenzioni di natura privatistica (standard) e da norma tecniche non vincolanti.
Questi principi assumono valore vincolante solo se ed in quanto richiamati espressamente da una legge o dalle parti di un contratto.
Sulle Normative
- Cosa prevedono questi standard?
Gli standard prevedono e codificano le linee guida, le regole e le procedure necessarie per sviluppare un progetto di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra nellāatmosfera terrestre, finalizzati ad assicurare che la riduzione di emissioni sia reale e correttamente misurata. I principali standard internazionali sono il Gold Standard, il Verified Carbon Standard (VCS) e il Clean Development Mechanism (CDM).
I requisiti di progetto prefigurati dai suddetti standard rispondono alle esigenze di eleggibilitĆ / ammissibilitĆ , addizionalitĆ , quantificazione dei crediti di carbonio, monitoraggio e permanenza dellāassorbimento e/o riduzione, benefici ambientali e socioeconomici, validazione, verificazione e certificazione del progetto e del credito.
Sulle Normative
- Cosa significa addizionalitĆ ?
Il principio dellāaddizionalitĆ ĆØ uno degli aspetti centrali di un progetto e ne determina lāeligibilitĆ .
LāaddizionalitĆ deve essere verificata sotto molteplici profili.
Anzitutto, si parla di addizionalitĆ sotto il profilo tecnologico, nel senso che il progetto deve prevedere lāimplementazione di una tecnologia che emette meno gas nocivi della tecnologia ābusiness as usualā (BAU). Inoltre, si discorre di addizionalitĆ legislativa, nel senso che il progetto deve apportare riduzioni delle emissioni (o aumento delle loro rimozioni) superiori a quelle richieste dalla legge in una particolare giurisdizione geografica.
AltresƬ, di assoluta rilevanza ĆØ il requisito della addizionalitĆ finanziaria: lāapporto finanziario degli acquirenti dei crediti di carbonio deve essere determinante ai fini della realizzazione del progetto di afforestazione e/o riforestazione.
Il rispetto del requisito in esame non ĆØ certo una mera formalitĆ : se dovesse emergere che il progetto ĆØ realizzabile anche senza effettuare la vendita dei crediti di carbonio, occorrerĆ verificare se ā quantomeno ā la suddetta vendita consenta di apportare addizionalitĆ finanziarie utilizzabili per eliminare altri ostacoli alla realizzazione del progetto, quali la mancanza di competenze tecniche o carenze nellāapplicazione delle leggi.
Sulle Normative
- Qualora il soggetto interessato avesse giĆ avviato un progetto remunerativo, potrebbe correre il rischio di non rispettare il requisito dellāaddizionalitĆ finanziaria?
Certamente ĆØ necessario esaminare ogni singolo caso concreto. Il requisito dellāaddizionalitĆ finanziaria prevede infatti che lāapporto finanziario degli acquirenti dei crediti di carbonio sia determinante ai fini della realizzazione del progetto di afforestazione e/o riforestazione.
Il proponente deve dimostrare il possesso del requisito non soltanto comprovando che la produzione e la vendita dei crediti di carbonio sono determinanti per la realizzazione del progetto e che il progetto stesso non rientra tra le pratiche di gestione ordinaria dellāarea, ma, altresƬ, dovrĆ individuare scenari alternativi di impiego dellāarea con e senza progetto e comparare gli investimenti praticabili in entrambi i casi.
Il che non ĆØ necessariamente incompatibile con lāesistenza di un progetto remunerativo sulla medesima area. Infatti, come giĆ detto, la vendita potrebbe quantomeno apportare addizionalitĆ finanziarie utilizzabili ā se non per la realizzazione vera e propria del progetto ā per eliminare altri ostacoli, quali la mancanza di competenze tecniche o carenze nellāapplicazione delle leggi.
Sulle Normative
- In mancanza di una legge, come si può essere sicuri che quello che viene venduto sia davvero un credito di carbonio?
Il Credito di Carbonio, per essere validamente oggetto di transazioni commerciali, deve essere prodotto, verificato, validato e certificato secondo uno degli standard internazionali quali, ad esempio, il Gold Standard o il Verified Carbon Standard (VCS). Il procedimento di verificazione, validazione, certificazione ĆØ condotto sotto lāegida di un
Ente terzo accreditato come certificatore, il quale appurerĆ e attesterĆ che il credito di carbonio ĆØ stato generato ed emesso nellāambito di un progetto pienamente rispettoso dei suddetti standard, anche alla luce della normativa tecnica internazionale, europea e/o nazionale che detta i principi, i criteri, le linee guida e le best practices per la creazione e la commercializzazione dei crediti di carbonio.
Sulle Normative
- Cosa sono gli standard internazionali e le norme tecniche? Equivalgono alle leggi?
à corretto parlare di soft law: né gli standard né le norme tecniche sono delle leggi o delle norme giuridiche in senso stretto; pertanto, essi non sono giuridicamente vincolanti o cogenti.
In particolare, gli standard sono il frutto dellāelaborazione di associazioni private dotate di una particolare expertise nel settore di riferimento, che indicano le migliori condizioni alle quali i soggetti interessati devono conformarsi per dare al progetto tutti i crismi di serietĆ , affidabilitĆ , trasparenza che lo renderanno idoneo a produrre carbon credit certificabili e negoziabili.
Le norme tecniche sono, invece, frutto dellāelaborazione di enti come lāInternational Organization for Standardization (ISO) e, in Italia, lāEnte Italiano di Unificazione Normativa (UNI, partner dellāomologo ente europeo CEN), che definiscono principi, regole, criteri, rapporti, specifiche rilevanti sul piano tecnico.
Come detto, né gli standard né le norme tecniche equivalgono a delle norme giuridiche e nessuno può, quindi, ritenersi giuridicamente obbligato a rispettarle, a meno che una legge (sovranazionale o nazionale) oppure le previsioni contrattuali non operino un rinvio specifico ad esse.
Sulle Normative
- Esiste un Codice Forestale del Carbonio. Ć un vero e proprio codice? Gli operatori del mercato sono tenuti a rispettarlo?
Ć uno strumento volontario predisposto dal Nucleo Monitoraggio Carbonio del CREA, diretto ai proprietari e/o gestori di risorse forestali che intendano promuovere e realizzare progetti utili alla generazione dei crediti di carbonio forestali.
Nonostante la denominazione il Codice non costituisce fonte del diritto e quelle in esso contenuto non sono norme giuridiche.
Il Codice non si discosta in maniera significativa dai principali standard internazionali giĆ succintamente esaminati, premurandosi di esplicitare principi e linee guida in relazione allāinizio e alla durata dei progetti, alle attivitĆ ammissibili, alla verifica dellāaddizionalitĆ , alla predisposizione e documentazione di registri, progetti, piani di gestione e analisi dei rischi, monitoraggio, dichiarazione dei crediti, vendita e reportistica e sequestro del carbonio; il tutto, si badi, con esclusivo riferimento alle attivitĆ concernenti le risorse forestali e non agricole, posto il suo ambito circoscritto.
Sulle Normative
- In assenza di una certificazione che garantisca lāammissibilitĆ , la validazione e lāavvenuta verificazione di un progetto di emissione si possono comunque generare, acquistare e vendere crediti di carbonio?
Deve ritenersi di no.
Infatti, ai sensi del codice civile, Ā«Lāoggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabileĀ» a pena di nullitĆ (artt. 1346 e 1418 comma 2. cod. civ.).
In tema di crediti di carbonio ĆØ il procedimento culminante nella certificazione a determinare lāinsorgenza di un credito effettivo, misurabile, apprezzabile tecnicamente e scientificamente nella sua idoneitĆ ad assorbire un quantitativo certo di CO2 dallāatmosfera e, cosƬ, idoneo a definire e circoscrivere lāoggetto del contratto nel
rispetto del requisito analizzato.
Da questo punto di vista, quindi, la mancanza di una certificazione renderebbe il trasferimento del credito piuttosto evanescente, a meno che la parte emittente il ācreditoā non disponga di documenti sostanzialmente equipollenti che permettano di circoscrivere in maniera esatta lāoggetto della cessione, rendendolo quantomeno determinabile.
Inoltre, il riferimento contrattuale al Ā«credito di carbonioĀ» potrebbe essere inteso come un rinvio integrale alla nozione di credito di carbonio invalsa nella prassi, ossia come definita dalla normativa tecnica e funzionale alla commercializzazione sui mercati volontari e allāutilizzazione dei suddetti crediti ai fini dellāabbattimento delle emissioni di CO2 e per il rispetto degli obblighi assunti dallāItalia nei confronti della ComunitĆ Internazionale da Kyoto in poi.
In tale ottica, la cessione di un credito di carbonio non certificato e perciò non negoziabile sui mercati volontari potrebbe essere considerata Ā«impossibileĀ»: infatti, le parti pattuirebbero il trasferimento di un ānon-creditoā, di qualcosa che giuridicamente non esiste.
Sulle Normative
- Quindi, in mancanza di una certificazione e del rispetto degli standard internazionali e delle norme tecniche, non si può sfruttare in nessun modo lāassorbimento di CO2 che le tecniche colturali sono comunque in grado di produrre?
In realtĆ , non cāĆØ una assoluta impossibilitĆ di sfruttare economicamente lāassorbimento di emissioni di CO2, sempre che il relativo contratto non abbia ad oggetto una cessione di ācrediti di carbonioā (non certificati).
Infatti, lāart. 1322 cod. civ. autorizza le parti a concludere contratti non espressamente regolati da alcuna norma di diritto positivo, a condizione che Ā«siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo lāordinamento giuridicoĀ».
Lāoperazione di sfruttamento economico del potenziale assorbimento di CO2 potrebbe essere ritenuta diretta a favorire la lotta ai cambiamenti climatici: in tale ottica, lāoperazione contrattuale sarebbe certamente Ā«meritevole di tutelaĀ» e, come tale, ammessa.
Resta inteso, tuttavia, che ā onde non incorrere nelle nullitĆ comminate dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 comma 2 cod. civ. ā sarĆ fondamentale definire con esattezza le caratteristiche del bene oggetto della cessione ā o meglio del negozio giuridico ā, in quanto il riferimento alla ācessione di crediti di carbonioā non certificati potrebbe esporre il cedente ad azioni di annullamento del contratto per vizio del consenso, se e nella misura in cui lāequivoco di fondo dovuto alla denominazione utilizzata ovvero a una descrizione ambigua abbiano indotto in errore o comunque alterato la volontĆ negoziale della controparte, convinta di acquistare un credito certificato e negoziabile che, invece, certificato e negoziabile non ĆØ.
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